STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO SPRINT GHEDI
(conforme alle modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, converdto
con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128)
Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
E' costituita in GHEDI (BS), Via A. Vespucci 18/B, una associazione
sportiva diletantistica denominata "GRUPPO SPORTIVO SPRINT GHEDI".
Articolo 2 - SCOPO
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la
vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in
modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono
essere reinvestiti in attività sportive.
L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del
ciclismo aeraverso:
a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni
sportive ciclistiche dilettantistiche, agonisdche e promozionali,
giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi
Federali competenti .
b) la promozione e la formazione di squadre di
corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni
sportive nazionali ed intemazionali, in base ai regolamenti
specifici;
c)la formazione e l'aggiomamento tecnico-sportivo dei propri atleti
e tecnici.
2. Essa esercita con lealtà sportiva la propria
attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione
educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come
mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni
forma di atività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di
atività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi
sociali, l'associazione potrà, svolgere atività didattica per
l'avvio, l'agglomamento e Il perfezionamento della pratica sportiva
del ciclismo. Nella propria sede, sussistendone i presupposti,
l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei
propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di
ristoro.
3. L'associazione persegue i suoi obiettivi
ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'atività
sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari
opportunità,attraverso la democraticità della strutura,
l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle
cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle
strutture o specializzare le sue attività.
4. L'associazione acceüa incondizionatamente di
conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare
riferimento alle norme anddoping, allo Statuto ed ai Regolamenti
della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica
Intemazionale; s'impegna ad accetare eventuali provvedimenti
disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero
adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali
dovessero prendere in tutte le vertenze di caratere tecnico e
disciplinare attinenti all'atività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente
statuto le norme dello Statuto e dei
Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla
gestione delle società affiliate.
Ardcolo 3 - DURATA
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere
sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli
associati.
Ardcolo 4 - DOMANDA Dl AMMISSIONE
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le
persone fisiche che partedpano alle attività sociali sia ricreative
che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e
che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà,
della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato all'attività sportiva, con Vobbligo di astenersi da ogni
forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita estemazione
pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
dell'associazione, della Federazione Ciclistica Italiana e dei suoi
organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che
operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne
derivano.
1. Tutti coloro i quali intendono far parte
dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
2. La validità della qualità di socio efficacemente
conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione
potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui
giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è
ammesso appello all'assemblea generale.
3. ln caso di domanda di ammissione a socio
presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate
dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni delPassociato minorenne.
4. La quota associativa non può essere trasferita a
terzi o rivalutata.
5. L'associazione dovrà tesserare alla Federazione
Ciclistica Italiana tutti i propri soci
Arücolo 5 - DIRITTI DEI SOCI
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento
dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il
diritto a ricoprire cariche sociali all'intemo dell'associazione nel
rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo
art. 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare
le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale,
secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Ardcolo 6 - DECADENZA DEI SOCI
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del
versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che,
con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del
sodalizio.
D. scioglimento dell'associazione ai sensi delPart 25 del presente
statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera
c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato
dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il
provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di
svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Arücolo 7 - ORGANI
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo
deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie
e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta runiversalità degli associati e le deliberazioni da essa
legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà
essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno
degli associati in regola con il pagamento delle quote associative
alPatto della richiesta che ne propongono l'ordine del giomo. ln tal
caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta
anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede
delrassociazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del
consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una
delle persone legittimamente intervenute alPassemblea ed eletta
dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario,
due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla
designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra
i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime
cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando
il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e
stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale
firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati,
dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal consiglio direttivo a garantime la massima diffusione.
Articolo 9 - DIRITTI Dl PARTECIPAZIONE
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
delPassociazione i soli soci in regola con il versamento della quota
annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Il Consiglio direttivo delibererà Pelenco degli associati aventi
diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello
alPassemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, non più di un associato.
Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA
1. La convocazione deffassemblea ordinaria avverrà
minimo otto giomi prima mediante affissione di avviso nella sede
dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell'assemblea devono essere indicati il giomo, il luogo e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio
direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per
rapprovazione del bilancio consuntivo e per resame del bilancio
preventivo.
3. Spetta affassemblea deliberare sugli indirizzi e
sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito
alPapprovazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi
direttivi deffassociazione e su tutti gli argomenti attinenti alla
vita ed ai rapporti delVassociazione che non rientrino nella
competenza delVassemblea straordinaria e che siano legittimamente
sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli
associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad
un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita quando sono presenti due terzi degli
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto
l'assemblea ordinaria che rassemblea straordinaria saranno
validamente costituite qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi
dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Ardcolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal
consiglio direttivo almeno 15 giomi prima dell'adunanza mediante
affissione d'avviso nella sede delfassociazione e contestuale
comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica,
fax o telegramma. Nella convocazione delPassemblea devono essere
indicati il giomo, il luogo e l'ora dell'adunanza e relenco delle
materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti
materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e
contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e
sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di
questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la
gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e
modalità di liquidazione.
Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero
variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta,
dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente,
dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito
nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.
Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a
maggioranza. ln caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci,
regolarmente tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, in
regola con il pagamento delle quote associative, che siano
maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre
società ed associazioni sportive dilettanüstiche nell'ambito della
Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne
passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati
assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre
Federazioni Sporüve Nazionali o Discipline Sportive Associate , del
CONI e di Organismi sportivi intemazionali riconosciuti
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera
validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. ln caso di parità il voto del presidente è
determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro
validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha
presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo
a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal consiglio direttivo atte a garantime la massima
diffusione.
Articolo 14 - DIMISSIONI
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso
deffesercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non
superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla
integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in
ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a
condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni
conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi
siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio
proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea
utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente
del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative
funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del
nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile
successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e
non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa
venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il
presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata
immediatamente e senza ritardo Vassemblea ordinaria per la nomina
del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e
limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell'amministrazione ordinaria deffassociazione, le funzioni saranno
svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo
ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la
metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da
sottoporre affassemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire
almeno una volta affanno e convocare l'assemblea straordinaria nel
rispetto dei quorum di cui affart. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti intemi relativi all'attività
sociale da sottoporre affapprovazione deffassemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione
delle decisioni dell'assemblea dei soci.
Arücolo 17 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti
dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel
rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
Articolo 18 - IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga
espressamente delegato. ln caso di impedimento definitivo ,per
qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari
ordinari e per la convocazione deffassemblea elettiva entro 30
giomi..
Articolo 19 - IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte
del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio
Direttivo che lo ha nominato. Da' esecuzione alle delibere del
Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle
riunioni, attende alla corrispondenza, cura ramministrazione
deffassociazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.
Articolo - 20 IL RENDICONTO FINANZIARIO
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio
dell'associazione, sia prevenüvo che consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve
informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria
dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli
associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria
che riporta all'ordine del giomo l'approvazione del bilancio, deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del
bilancio stesso.
Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
L'anno sociale e resercizio finanziario coincidono con Panno solare.
Articolo 22 - PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti;
1. dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio
direttivo;
2. dai contributi di enti ed associazioni;
3. da lasciti e donazioni,
4. dai proventi derivanti dalle attività organizzate
dall'associazione.
Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra
i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un
collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto
della Federazione Ciclistica Italiana.
Articolo 24 - OBBLIGHI Dl COMUNICAZIONE
Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi
dell'Associazione devono essere comunicaü tempestivamente alla FCI,
con un copia del verbale.
Articolo 25 - SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato
dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria
e validamente costituita con la presenza di almeno 314 degli
associati avenü dirito di voto, con l'approvazione, sia in prima che
in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo
voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta
delfassemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per
oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da
almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con resclusione delle
deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento
dell'associazione, delibererà, sentita rautorità preposta, in merito
alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio
dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a
favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga
analoga attività ciclistica, fatta salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
4. In caso di mancato esercizio di tale facoltà il
patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione
Ciclistica Italiana che lo utilizzerà nell'attività di promozione e
sviluppo del ciclismo.
Articolo 26 - NORMA Dl RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si
applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della
Federazione Ciclistica Italiana e in subordine le norme del Codice
Civile.
Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente
Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare
deffAssociazione che sia in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea del 19/12/2005.